Descrizione
Si ordina a tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade di uso pubblico del territorio comunale, di provvedere periodicamente, almeno due volte all’anno, e comunque ogni qualvolta necessario:
- all’immediata regolazione delle siepi private, in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre la proprietà privata ed invadono le sedi stradali comunali o provinciali;
- al taglio dei rami di piante che, pur non protendendosi oltre il ciglio stradale, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o l’efficacia di punti luce della pubblica amministrazione, delle piante e delle siepi poste su fondi contigui alle strade o anche solo fuoriuscenti dalla proprietà privata;
- di provvedere, altresì, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame di ogni genere, alla rimozione nel più breve tempo possibile.